martedì 20 ottobre 2015

Legttimo il licenziamento per giusta causa comminato al dipendente per utilizzo PC e fumo sostanze stupefacenti.

La Corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto la legittimità del  il recesso intimato dal datore di lavoro al lavoratore che, durante l'orario di lavoro, abbia visionato per lungo tempo un personal computer introdotto senza autorizzazione ed abbia fumato due sigarette preparate con sostanze stupefacenti.
Nella pronuncia in questione gli ermellini hanno ritenuto incensurabile la pronuncia della corte territoriale che, in riforma della decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro, riguardante l'impugnativa del licenziamento per giusta causa. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata logica ed adeguata,  con conseguente preclusione del sindacato di legittimità circa la valutazione delle emergenze istruttorie. Ciò in quanto il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare ed addebito contestato è devoluto al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contradditoria. Nella fattispecie è stato ritenuto corretto l'operato della Corte di Appello di Torino poiché essa  ha preso in considerazione, ai fini della proporzionalità della sanzione del licenziamento, la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento nonché ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro, ed in tale contesto, ha altrettanto correttamente tenuto conto della specificità dei compiti affidati al lavoratore rispetto ai quali il comportamento addebitato, risultato accertato alla stregua delle emergenze istruttorie, è stato ritenuto idoneo a far venir meno irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nella correttezza delle future prestazioni lavorative.

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